Associazione Paraplegici Lombardia OdV

Statuto

ai sensi del D. Lgsl.vo 117/ 2017 – approvato dall’Assemblea degli Associati il 28 nov 2019

ASSOCIAZIONE PARAPLEGICI LOMBARDIA

  1. L’ASSOCIAZIONE 
  2. GLI ASSOCIATI 
  3. GLI ORGANI SOCIALI 
  4. VARIE 

1. L’ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Costituzione e denominazione 

L’”Associazione Paraplegici Lombardia – ONLUS organizzazione non lucrativa di utilità Sociale” (di seguito: “l’Associazione”) 

  • adegua il proprio Statuto secondo le indicazioni del Decreto Lgsl.vo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni; 
  • assume la denominazione di “Associazione Paraplegici Lombardia – OdV”; 
  • fino all’efficacia delle nuove disposizioni fiscali, ai sensi dell’art 104, comma 2 del citato Decreto mantiene la locuzione “ONLUS organizzazione non lucrativa di utilità Sociale” in qualunque segno distintivo e circostanza di comunicazione; 
  • una volta ottenutane la qualificazione giuridica, mediante iscrizione all’apposito Registro, integrerà la propria denominazione con le indicazioni prescritte dalla Legge. 

Art. 2 – Sede 

L’Associazione ha sede in Via Bignami 1, presso ASST PINI CTO – U.O. Mielolesi – 20126 – Milano. 

Art. 3 – Patrimonio 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: 

  • i versamenti degli Associati; 
  • i contributi ed i finanziamenti di Enti Pubblici; 
  • le elargizioni e le offerte di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, comunque denominate o concesse; 
  • le donazioni ed i lasciti disposti da persone e/o Enti; 
  • i proventi di attività eventualmente esercitate dell’Associazione, sotto forma di cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, entro i limiti della normativa vigente e in modo compatibile con la propria natura di ente non commerciale. 

Il patrimonio dell’Associazione è destinato unicamente allo svolgimento dell’attività statutaria. 

Art. 4 – Durata 

La durata dell’Associazione è illimitata, salvo scioglimento. 

Art. 5 – Scopi e attività 

L’Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale, collegate al: 

  • soddisfacimento delle necessità individuali e Sociali dei medullolesi; 
  • loro ampio inserimento Sociale; 
  • loro continuo progresso in tutti i settori della vita civile; 

L’Associazione intende: 

  1. rappresentare paraplegici e tetraplegici lombardi e, per quanto possibile, quelli delle altre regioni italiane, nelle loro esigenze ed aspirazioni, e ciò in tutte le sedi ritenute utili e con ogni atteggiamento o azione ritenuti giovevoli; 
  2. assistere e tutelare i suddetti invalidi, nei loro diritti ed interessi materiali e morali, come categoria e come singoli, in conformità a scelte e decisioni degli organi direttivi dell’Associazione; 
  3. promuovere e sollecitare ogni iniziativa – ad ogni livello ed ogni ambito: pubblico, privato, normativo, morale, assistenziale, sanitario, preventivo, informativo, scientifico, lavorativo, economico, scolastico, sportivo, ecc. – che abbiano lo scopo diretto o indiretto di favorire il progresso individuale e Sociale dei medullolesi oppure di diffondere e migliorare la conoscenza delle loro condizioni; 
  4. partecipare ad analoghe iniziative o attività attuate da altri organismi, gruppi o persone, giudicate utili ai fini suddetti. 

L’Associazione svolge in modo prevalente attività di interesse generale contemplate dall’art 5, comma 1 del Decreto Lgsl.vo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni come di seguito specificato: 

  • interventi e servizi Sociali a supporto di persone mielolese e dei loro familiari; 
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale, finalizzate al miglioramento della qualità di vita e allo sviluppo delle capacità delle persone medullolese e dei loro familiari, oltre che alla diffusione della cultura del volontariato e dell’inclusione sociale; 
  • organizzazione e gestione di attività ed eventi per la promozione e la facilitazione della pratica sportiva da parte delle persone invalide; 
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici delle persone medullolese; 
  • promozione delle pari opportunità; 
  • iniziative di aiuto reciproco; 

Tali attività si svolgono con ricorso prevalente all’attività volontaria degli Associati, come previsto dagli artt. 32, 33 e 34 del Decreto Lgsl.vo 117/2017 (Codice del Terzo Settore). 

Art. 6 – Esclusione dello scopo di lucro 

L’Associazione non ha scopo di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà Sociale. È parimenti preclusa dalla sua attività ogni forma o scopo di qualsivoglia tornaconto individuale. È vietata la redistribuzione di utili in ogni sua forma, diretta o indiretta, come specificato e prescritto dall’art 8 del Decreto Lgsl.vo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 7 – Apartiticità 

La Associazione Paraplegici è assolutamente e rigorosamente indipendente da legami o influenze di partiti politici o gruppi analoghi. È altresì estranea ad ogni questione politica, religiosa o razziale in sé. Si riserva tuttavia la specifica tutela dei medullolesi anche in tali sedi, ove opportuno. 

2. GLI ASSOCIATI

Art. 8 – Categorie degli Associati 

Gli Associati sono: 

  • di diritto; 
  • sostenitori;
  • onorari. 

Art. 9 – Associati di diritto 

Sono Associati di diritto gli iscritti tetraplegici e paraplegici della Lombardia e di altre regioni italiane, qualunque sia la causa dell’infermità ed il riconoscimento giuridico di essa. 

Art. 10 – Associati Sostenitori 

Sono Associati sostenitori le persone fisiche o giuridiche che condividono gli scopi dell’Associazione. 

Art. 11 – Associati onorari 

Sono Soci onorari, nominati dal Consiglio direttivo, le persone fisiche o giuridiche che contribuiscono allo sviluppo dell’Associazione Paraplegici, mediante aiuti morali o materiali. 

Art. 12 – Iscrizione degli Associati 

L’iscrizione può avvenire solo su domanda dell’interessato. 

Per i minori di anni diciotto e per gli incapaci la domanda sarà sottoscritta da chi esercita la patria podestà o dal curatore. Il consiglio direttivo esamina periodicamente le domande, determina la categoria alla quale il nuovo Associato va iscritto, decide per un eventuale rifiuto dell’ammissione, che deve essere sempre motivato e comunicato all’interessato entro tre mesi dalla domanda. L’iscrizione potrà essere rifiutata solo con riferimento alle attività svolte e alle finalità perseguite. È esclusa ogni motivazione di tipo discriminatorio. 

Gli Associati onorari sono nominati dal Consiglio direttivo con apposita deliberazione e ricevono comunicazione della nomina entro tre mesi dalla decisione. Tutte le richieste di iscrizione e le nomine sono riportate nel libro Soci, con eventuale annotazione in caso di rifiuto all’iscrizione. 

Art. 13 – Doveri degli Associati 

Gli Associati di diritto e sostenitori hanno l’impegno morale di: 

  • perseguire, nelle forme loro possibili, gli scopi dell’Associazione; 
  • cooperare e contribuire, secondo le loro possibilità ed i mezzi disponibili, alla vita e allo sviluppo dell’Associazione, partecipando ed attivando l’azione della stessa. 

Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, salvo deroga individualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. 

Art. 14 – Diritti degli Associati 

Gli Associati delle tre categorie hanno completa parità di diritti. Tutti gli Associati hanno accesso ai libri Sociali e alle scritture contabili. Possono esercitare tale diritto, entro i limiti stabiliti dal Regolamento Generale Europeo in materia di trattamento dei dati personali, previa richiesta verbale o scritta, presso la sede dell’Associazione. 

Art. 15 – Diritto di voto e suo esercizio 

L’esercizio del voto, in tutte le circostanze in cui sia richiesto, è limitato agli Associati in regola col tesseramento. Per gli Associati minori di anni diciotto o incapaci l’esercizio del voto compete a chi esercita la patria podestà o al curatore. Anche il diritto di voto può essere delegato, con l’osservanza dall’Art. 16. per le elezioni alle cariche Sociali, come per qualunque argomento riguardante in qualche modo persone, il voto deve essere segreto. Tale forma di votazione è altresì attuata per qualsiasi argomento, purché sia richiesta da almeno il 10% dei partecipanti alla votazione stessa. 

Data la particolare condizione dei medullolesi, è prevista, e sarà nelle varie occasioni appositamente regolamentata per le opportune garanzie, la facoltà di votare per corrispondenza, naturalmente su argomenti preordinati. 

Art. 16 – Rappresentanza dell’Associato 

L’associato, escluse le funzioni connesse a cariche sociali, può sempre farsi rappresentare, con delega scritta, da altro associato. È ammessa una sola delega per associato. 

Art. 17 – Accesso alle cariche Sociali e riserva a favore degli Associati di diritto 

Tutti gli Associati indistintamente possono far parte degli organi Sociali della Associazione.

Art. 18 – Accettazione delle cariche Sociali 

Il Socio eletto dovrà dare, prima dell’insediamento, accettazione scritta della carica. 

Art. 19 – Cumulo di cariche Sociali 

L’Associato può ricoprire non più di due cariche Sociali. In caso di elezione ad una molteplicità di cariche, l’Associato deve esercitare opzione per due di esse. 

Art. 20 – Gratuità delle cariche Sociali 

Le cariche Sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’Associazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. 

Art. 21 – Perdita della qualità di Associato 

La qualità di Associato si perde: 

1) per dimissioni; 

2) per mancato pagamento della quota associativa per un anno; 

3) per espulsione quando l’associato: 

  • ha gravemente violato lo Statuto; 
  • ha agito in contrasto, in concorrenza, in danno o comunque in pregiudizio dell’Associazione; 
  • ha leso o compromesso direttamente o indirettamente, volontariamente o anche involontariamente il prestigio o la dignità dell’Associazione o l’immagine pubblica del medulloleso; 
  • ha svolto nell’ambito dell’Associazione precisa attività di propaganda a beneficio o contro qualsiasi partito o gruppo analogo, o ente o persona di partito; 
  • ha compiuto atti o tenuto comportamenti assimilabili, a giudizio del Consiglio direttivo, a quelli precedenti. 

Art. 22 – Dimissioni 

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Gli Associati possono presentare in qualunque momento le dimissioni, da comunicarsi per iscritto possibilmente motivandole. In caso di dimissioni degli Associati eletti a cariche Sociali si applica l’Art. 49. 

Art. 23 – Procedura per l’espulsione 

L’associato del quale sia stato segnalato un comportamento passibile di espulsione viene convocato dal Consiglio direttivo che, a seguito dell’audizione, o in mancanza di risposta da parte del Socio, delibera in merito, ne dà comunicazione e fornisce motivazione all’interessato entro tre mesi dalla decisione. 

3. GLI ORGANI SOCIALI 

Art. 24 – Organi dell’Associazione 

Gli organi dell’Associazione sono: 

  • l’Assemblea degli Associati; 
  • il Consiglio Direttivo; 
  • il Presidente del Consiglio Direttivo; 
  • il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Art. 25 – Riserva di ampliamento della struttura e degli organi associativi 

Se future necessità organizzative della Associazione lo renderanno opportuno, è prevista ed auspicata la possibilità di variare sia territorialmente sia organicamente la struttura amministrativa e rappresentativa dell’Associazione. 

Art. 26 – L’assemblea degli Associati 

L’assemblea degli Associati è il maggior organo deliberante dell’Associazione ed è costituita da tutti gli Associati o loro delegati. 

Art. 27 – L’assemblea ordinaria 

L’assemblea ordinaria è convocata una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno Sociale. All’assemblea ordinaria compete: 

  • discutere e votare la relazione sulla gestione dell’esercizio trascorso, predisposta dal consiglio direttivo; 
  • votare il bilancio consuntivo e preventivo; 
  • eleggere ogni tre anni con votazione segreta, separata e successiva: 
    1. i componenti del Consiglio direttivo; 
    2. i membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti; 
    3. i membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti; 
  • discutere e votare il programma di attività dell’Associazione per l’esercizio futuro; 
  • esaminare e deliberare ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, o fattovi inserire, con votazione a maggioranza semplice, dall’assemblea stessa. 

Art. 28 – L’assemblea straordinaria 

L’assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi l’opportunità, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta, su argomenti definiti, da almeno il 20% degli Associati. 

L’assemblea straordinaria può discutere e deliberare anche su argomenti fatti inserire nell’ordine del giorno, con votazione a maggioranza semplice, dall’assemblea stessa. 

All’assemblea straordinaria compete in via esclusiva l’esame delle modifiche dello statuto e la deliberazione sullo scioglimento dell’Associazione. 

Art. 29 – Identità di procedure per le due assemblee 

Le disposizioni procedurali contenute negli articoli dal 31 al 34 valgono sia per l’assemblea ordinaria che per quella straordinaria. 

Art. 30 – Convocazione dell’assemblea 

L’assemblea è convocata dal Presidente con lettera o altro mezzo ritenuto idoneo, almeno trenta giorni prima della riunione. La lettera di convocazione deve contenere l’esatta indicazione del luogo, giorno e ora di convocazione, con distinzione tra prima e seconda convocazione, l’esatta esposizione degli argomenti da esaminare, nonché l’indicazione degli argomenti per i quali è ammesso il voto per corrispondenza o per via telematica e le istruzioni per l’esercizio di tale facoltà. 

Art. 31 – Iscrizione di argomenti all’ordine del giorno dell’assemblea 

Dovranno dal Consiglio direttivo essere inseriti nell’ordine del giorno dell’assemblea quegli argomenti che siano segnalati al Presidente mediante lettera raccomandata, purché pervenuta almeno quindici giorni prima del termine di trenta giorni previsto dall’Art. 30 e sottoscritta da almeno venti Associati. 

Resta naturalmente valido il diritto di far iscrivere argomenti all’ordine del giorno in sede di assemblea, con la maggioranza prevista dal punto e) dell’Art. 27 e dal secondo capoverso dell’Art. 28. 

Art. 32 – Costituzione dell’assemblea 

In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà degli Associati dell’Associazione. L’assemblea in seconda convocazione, che non può aver luogo prima che sia trascorsa almeno un’ora dalla prima, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. 

Il numero degli intervenuti, in proprio o per delega, deve essere accertato, possibilmente attraverso l’esibizione della tessera Sociale o documento equivalente, prima dell’inizio dei lavori dell’assemblea. La regolare costituzione dell’assemblea è accertata dal Presidente o da un membro del Consiglio direttivo. 

Art. 33 – Presidenza e segreteria dell’assemblea 

L’assemblea elegge tra i presenti il presidente dell’assemblea, che la dirige, ed il segretario, che ne redige il verbale. 

Art. 34 – Votazioni assembleari 

L’assemblea delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi, salvo i casi previsti dagli articoli 35 e 36. Le astensioni dal voto, e così le schede bianche, sono considerate a tutti gli effetti voti non espressi. I voti giunti per corrispondenza, pur avendo piena validità nei confronti della deliberazione, non entrano nel conteggio degli Associati intervenuti all’assemblea. In caso di parità di voti fra gli Associati, prevale quello con maggiori annualità di iscrizione e successivamente maggiore età. 

Art. 35 – Modifiche dello statuto 

Per le modifiche dello statuto è richiesta la presenza di almeno il 75% degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea. In difetto del numero legale la proposta di modifica dello statuto sarà rinviata ad una successiva assemblea, la quale delibererà con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti all’assemblea. 

Art. 36 – Scioglimento dell’Associazione 

Per lo scioglimento dell’Associazione e la destinazione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il 75% degli Associati. In mancanza del numero legale la proposta di scioglimento sarà rinviata ad una successiva assemblea, da tenersi almeno due mesi dopo la precedente, la quale delibererà con la maggioranza del 75% degli intervenuti. Ai sensi dell’art 9 del Decreto Lgsl.vo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni. il patrimonio residuo verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, salvo diversa indicazione di legge e sentito il parere favorevole dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore. 

Art. 37 – Nomina del Presidente 

Il Presidente del Consiglio direttivo è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, possibilmente nel corso della sua prima riunione successiva all’elezione del Consiglio stesso. 

Art. 38 – Funzioni del Presidente 

Il Presidente del Consiglio direttivo: 

  • ha la rappresentanza legale della Associazione paraplegici; 
  • convoca l’assemblea degli Associati e cura l’esecuzione delle deliberazioni prese; 
  • convoca e presiede il Consiglio direttivo, ne riassume ed esprime la volontà. 
  • vigila e controlla il funzionamento e l’amministrazione dell’Associazione; 
  • risponde delle sue attribuzioni davanti al Consiglio direttivo e all’assemblea. 

Art. 39 – Supplenza del Presidente 

In caso di grave impedimento o carenza, il Presidente viene, con deliberazione del Consiglio direttivo, sostituito nelle sue funzioni dal Vice presidente. 

Art. 40 – Dimissioni del Presidente 

In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio direttivo resta in carica per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione e si convoca, entro un mese dalle dimissioni, per provvedere alla elezione del nuovo Presidente. 

Art. 41 – Composizione del Consiglio direttivo 

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri eletti dall’Assemblea ordinaria per tre anni. Elegge tra i membri: 

• il Presidente, con la priorità di cui all’Art. 37; 

• il Vice presidente; 

• il Tesoriere. 

Possibilmente assegna a ciascun consigliere specifiche funzioni o settori di attività. 

Art. 42 – Funzioni del Consiglio direttivo 

Il Consiglio direttivo: 

  • provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione; 
  • redige il bilancio consuntivo e preventivo e vi unisce la relazione del Collegio dei revisori dei conti; 
  • predispone la relazione annuale sull’attività svolta dall’Associazione; 
  • propone all’assemblea il programma annuale di attività; 
  • individua, definisce e autorizza lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale specificate all’art 2, purché siano, rispetto a queste ultime, secondarie o strumentali 
  • delibera la convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria, predisponendone, in unione col Presidente, il relativo ordine del giorno; 
  • cura, in unione col Presidente, l’esecuzione delle deliberazioni adottate dall’assemblea; 
  • delibera l’importo delle quote Sociali; 
  • amministra i beni dell’Associazione; 
  • delibera sulle spese e sulle erogazioni di fondi disponibili, sempre nei limiti del bilancio preventivo; 
  • decide la categoria alla quale va iscritto il nuovo Socio; 
  • propone le modifiche dello statuto all’assemblea; 
  • elabora, ove occorra, uno o più regolamenti interni, sottoponendoli all’approvazione dell’assemblea; 
  • formula proposte per il miglior raggiungimento dei fini dell’Associazione; 
  • ha potere di intervento in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno per il proseguimento dei finì associativi; 
  • nomina, in particolare, rappresentanti della Associazione paraplegici per argomenti determinati, comitati per lo studio di particolari problematiche, ecc., scegliendoli possibilmente tra gli Associati; 
  • adotta le decisioni occorrenti a tutti i fini suddetti, redigendone apposito verbale; 
  • risponde del suo operato davanti all’assemblea. 

Art. 43 – Responsabilità del Presidente e dei consiglieri 

Il Presidente ed i consiglieri sono responsabili verso l’Associazione secondo le norme legali del mandato. 

Art. 44 – Mozione di sfiducia 

La mozione di sfiducia sull’attività del Consiglio direttivo, riportata con maggioranza semplice in qualunque assemblea, provoca l’immediata decadenza di tutti gli organi Sociali e l’immediata elezione di nuovi componenti di tali organi. 

Art. 45 – Il Tesoriere del Consiglio direttivo 

Il Tesoriere è responsabile di fronte al Consiglio direttivo della gestione economico-finanziaria dell’Associazione. 

Art. 46 – Il Collegio dei revisori dei conti 

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei revisori dei conti elegge nel suo seno il proprio presidente. Può far parte del Collegio dei revisori dei conti anche chi non è Socio dell’Associazione. 

Art. 47 -Competenze del Collegio dei revisori dei conti 

Il Collegio dei revisori dei conti è l’organo di controllo e vigilanza sulla regolarità finanziaria e contabile dell’Associazione. Riferisce all’assemblea degli Associati sul controllo e la vigilanza effettuati ed esprime parere sul bilancio consuntivo e preventivo. Il suo presidente partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio direttivo riguardanti spese e materia economico-finanziaria. 

Art. 48 Votazioni nel Consiglio direttivo e nel Collegio dei revisori dei conti 

Il Consiglio direttivo, e così il Collegio dei revisori dei conti, delibera a maggioranza dei presenti – che devono essere almeno più della metà dei componenti l’organo -, esclusi i membri supplenti a meno che questi non sostituiscano direttamente un membro effettivo. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità, in assenza del Presidente, l’argomento deve intendersi aggiornato ad altra seduta. 

Art. 49 – Dimissioni o sostituzioni o supplenza di membri degli organi Sociali 

In caso di grave impedimento, carenza o dimissioni di uno o più consiglieri, subentra all’assente il candidato che nelle ultime elezioni ha riportato il numero più alto di voti fra i non eletti. 

In caso di grave impedimento, carenza o dimissioni di uno o più revisori effettivi, subentra all’assente il revisore supplente. In caso di grave impedimento, carenza o dimissioni di uno o più revisori supplenti, subentra all’assente il candidato che nelle ultime elezioni ha riportato il numero più alto di voti fra i non eletti. Le sostituzioni di cui ai precedenti commi producono effetto a seguito di presa d’atto del Consiglio direttivo e con decorrenza da essa. 

È sempre salva la facoltà del Consiglio direttivo, per gravi ragioni, di indire nuove elezioni per il rinnovo dell’intero organo Sociale. 

Art. 50 – Reintegrazione di membri degli organi Sociali 

Escluso il caso del Presidente regolato dagli articoli 39 e 40, qualora, malgrado l’applicazione del 1° comma dell’Art. 49 si verifichi per qualsiasi causa una vacanza nel numero dei componenti gli organi Sociali, il Consiglio direttivo delibera l’immissione in essi del primo dei non eletti. 

Art. 51 – Durata degli organi Sociali 

Tutti gli organi Sociali durano in carica fino al subentrare dei nuovi eletti. 

4. VARIE 

Art. 52 – Durata dell’anno Sociale 

L’anno Sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare. 

Art. 53 – Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alle disposizioni legislative in materia. 

Milano, 28 novembre 2019